D.O.S.

Denominazione d'Origine Semplice. L'articolo 3 del D.P.R. 930 del 12 luglio 1963 stabilisce che: "La D.O.S. designa i vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni tradizionali delle corrispondenti zone di produzione, vinificate secondo gli usi locali, leali e costanti delle zone stesse. Alle delimitazioni di tali zone si provvede con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio. In mancanza del provvedimento ministeriale di delimitazione la zona di produzione si intenderà costituita dall'intera circoscrizione dei comuni ricadenti nel territorio cui si riferisce il nome o la qualificazione geografica assunto come denominazione d'origine del vino".

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