DENOMINAZIONE D'ORIGINE

L'articolo 1 del D.P.R. 930 del 12 luglio 1963 stabilisce:
"Per denominazione dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione-accompagnati o
non con nomi di vitigni ed altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali d'ambiente . . . (omissis)".
L'articolo 2 li distingue in:
- Denominazione d'origine "semplice" (D.O.S.)
- Denominazione d'origine "controllata" (D.O.C.)
- Denominazione d'origine "controllata e garantita" (D.O.C.G.)
(v. D.O.S., D.O.C., D.O.C.G.).

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